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La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 16 gennaio 2019 n. 1925, (ud. 26 settembre 2018), ha rigettato il ricorso di due imputati per bancarotta fraudolenta documentale, confermando la sentenza di secondo grado. La Corte ha ribadito come la tenuta, da parte dell’amministratore, di una contabilità parallela e ‘in nero’ e la successiva produzione della stessa ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale e dei movimenti della società, non valga ad escludere la fattispecie di cui all’art. 216, cpv., L.F. Posto che il bene tutelato dalla norma è l’interesse dei creditori alla conoscenza del patrimonio dell’imprenditore, proprio la necessità di reperire una documentazione ulteriore e sconosciuta agli stessi denota la lesione del bene giuridico anzi descritto.