Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - Il licenziamento collettivo e la nozione dell’intenzione di licenziare.

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con la sentenza 31 maggio 2021 n. 15118, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’espressione “intenda licenziare” di cui all’art. 24 della Legge n. 223/1991 è una chiara manifestazione della volontà di recesso, pur necessariamente ancorata al fatto che i licenziamenti non possono essere intimati se non successivamente all’iter procedimentale di legge, mentre è ben diversa l’espressione “deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo” ai sensi del novellato art. 7 della Legge n. 604/1966, che è invece imposta al fine di intraprendere la nuova procedura di compensazione (o conciliazione) dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro, e non può quindi ritenersi di per sé un licenziamento. Inoltre, alla luce dell’interpretazione dell’art. 1, par. 1, comma 1, lettera a) della Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, rientra nella nozione dì «licenziamento» il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente ed a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore.