argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la nota 17 giugno 2021 n. 966, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della diffida obbligatoria ex art. 13 D. Lgs. n. 124/2004, in relazione alla sanzione per mancata copertura della quota d’obbligo ex art. 3 della Legge n. 68/1999 per più annualità. In particolare, affinché il datore di lavoro possa essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima, come previsto dall’art. 13, occorre necessariamente che la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti normativamente previsti. Diversamente avviene nell’ipotesi in cui, rispetto ad un’accertata scopertura verificatasi nel tempo, venga meno medio tempore l’obbligo di assunzione previsto dal citato art. 3 per effetto di una riduzione dell’organico aziendale. In tal caso, infatti, tale violazione non risulterà diffidabile atteso che il venir meno dell’obbligo di assunzione è conseguenza di una riduzione della c.d. base di computo e non di una iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro.