Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - Lo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato.

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

Articoli Correlati: apprendistato - sgravio contributivo - INPS

Con la circolare 18 giugno 2021 n. 87, l’INPS ha precisato la normativa del contratto di apprendistato di primo livello, il regime contributivo applicabile alle assunzioni, le condizioni per l’applicazione dello sgravio, fornendo al contempo le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS. L’art. 1, comma 8, della Legge n. 160/2019, ha disposto uno sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato disciplinate dall’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015 (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello) in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove. Lo sgravio, prorogato per l’anno 2021, si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.