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La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 24 gennaio 2019 n. 3518, (ud. 20 dicembre 2018), accoglie parzialmente il ricorso dell’imputato avverso una condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Dalle scritture contabili della società – lacunose, ma comunque idonee alla ricostruzione del patrimonio sociale – risultava un pagamento IVA annotato ma mai eseguito; i giudici del merito, richiamando l’assunto per cui l’avvenuta distrazione o l’occultamento dei beni sociali possono essere desunti dalla mancata dimostrazione, da parte dell’imputato, della loro effettiva destinazione (Cass. sez. V, 8260/2016), hanno ritenuto provata la distrazione di tale somma da parte dell’amministratore. La Corte – ribadita la validità del citato assunto – censura tuttavia il giudice di secondo grado per non aver sufficientemente motivato sullo specifico motivo d’appello addotto dalla difesa, vertente sull’asserita inesistenza in toto di tale somma risultante dal libro giornale, ove tale voce fu inserita – prosegue la difesa – all’esclusivo fine di garantire, agli occhi dei terzi, un’immagine di regolarità gestoria.