argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Con la pronuncia 7 giugno 2021, n. 4350, il Consiglio di Stato si è confrontato con il tema relativo alla sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento della gratuità del permesso di costruire, dunque dell’esenzione dal relativo contributo, nell’ipotesi di realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a fronte del rilascio del titolo da parte di un Comune a favore di una società che, risultata aggiudicataria di un servizio autostradale nel Comune medesimo, nell’ambito del rapporto convenzionale, si è impegnata a realizzare un fabbricato, ricadente nell’area di servizio autostradale di competenza, da adibire a ristori, market e servizi. La Quarta Sezione, condividendo la posizione del Comune e richiamando la prevalente giurisprudenza amministrativa sul punto, ha ritenuto che il versamento degli oneri concessori rappresenti la regola, di tal che le eccezioni previste per le ipotesi di costruzione delle opere pubbliche o di interesse generale devono essere considerate di stretta interpretazione (Cons. Stato n. 3422/2018). E ha chiarito, in definitiva, che il discrimen risieda nella diretta contribuzione delle opere di erogazione del servizio pubblico. Con la conseguenza che, ai fini della legittimazione all’esonero dal versamento, la possibilità che le opere in futuro, per effetto della concessione o di accordi convenzionali, possano divenire di proprietà pubblica non può assumere rilevanza alcuna (Cons. Stato n. 3422/2018). Infine, il Consiglio ha aggiunto che l’assunzione dell’impegno alla realizzazione dell’edificio di cui trattasi, quale obbligazione accessoria rispetto alla concessione per lo svolgimento del servizio di ristorazione, aggiudicata all’esito di procedura competitiva e disciplinata da apposita convenzione, e, dall’altro, la destinazione dell’immobile all’acquisizione da parte della concedente alla scadenza del rapporto concessorio, non sono fatti sufficienti a radicare quel nesso diretto con l’interesse pubblico che è necessario, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 380/2017, per legittimare l’esenzione dal pagamento, dovendo dunque ritenersi l’opera strumentale a un interesse commerciale di rilevanza esclusivamente privatistica. Alla luce di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha escluso, nella fattispecie de qua, la sussistenza dei requisiti richiesti per l’esenzione.