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Il Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2021, n. 4802, si è pronunciato sulla legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 con la quale il Sindaco di Taranto ha imposto al gestore e al proprietario dell’impianto siderurgico “ex Ilva” l’individuazione e l’eliminazione delle criticità che hanno comportato le immissioni di fumi nell’agosto del 2019 e di odori nel febbraio 2020, ordinando in caso contrario lo spegnimento della cd. area a caldo per evitarne la possibile ripetizione. La Quarta Sezione osserva come l’ordinanza afferisca a uno stabilimento la cui attività è scandita dalla disciplina prevista per l’autorizzazione integrata ambientale – cd. A.I.A. – costituente il titolo abilitativo che deve essere necessariamente conseguito per l’esercizio di talune attività produttive ai sensi degli artt. 5, comma 1, lett. o bis e art. 6, comma 13 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel contempo, rilevando un vero e proprio “diritto singolare” dettato specificamente per l’ex Ilva, di tal che si impone un coordinamento fra l’articolato quadro normativo e gli articoli 50 e 54, d.lgs. n. 267/2000 che hanno costituito il fondamento del potere di ordinanza esercitato dal Sindaco. Sul versante delle ragioni giustificatrici poste a fondamento dell’ordinanza, la Sezione osserva come l’evento considerato nel provvedimento contingibile e urgente quale causa del potenziale pericolo per la salute e la sicurezza della popolazione sia rappresentato dall’immissione di “aria a fumi” provenienti dallo stabilimento siderurgico, fattispecie disciplinata dagli artt. 29 decies, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, 217 del r.d. n. 1265/1934 e 1, comma 1 ter, d.l. n. 61/2013. Ove si verifichino i fatti descritti dall’art. 217, il potere di intervento sussiste in maniera legittima unicamente se siano rispettati anche i requisiti di cui all’art. 29 decies, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006: “l’inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie” e la “comunicazione dell’autorità compente”. Diversamente, allorquando si verifichino immissioni di “vapori, gas o altre esalazioni … provenienti da manifatture o fabbriche” relativamente alle imprese sottoposte all’A.I.A., non è legittimamente possibile intervenire mediante l’esercizio dei poteri di cui agli artt. art. 50 e 54. L’ambito di operatività dei rimedi di cui all’art. 217 è infatti tale da inglobare altresì le situazioni “urgenti” e “contingibili”. Sollecitato dal Sindaco a “comunicare”, ai sensi dell’art. 29 decies, comma 10, d.lgs. n. 152/2006, se ricorressero i presupposti per l’esercizio del potere di cui all’art. 217, il Ministero si è espresso in senso sfavorevole. Il Consiglio di Stato ha dunque concluso nel senso che il potere di ordinanza contingibile e urgente risulti esercitato in violazione degli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267/2000, i quali presuppongono inidoneità e inefficacia degli altri rimedi predisposti dall’ordinamento, con la conseguente illegittimità dell’ordinanza emanata. Inoltre, il provvedimento è viziato anche sotto il profilo dell’eccesso di potere nella parte in cui si assume l’erronea interpretazione delle risultanze dell’istruttoria processuale. Il provvedimento non indica espressamente il rimedio per evitare tale accadimento, tuttavia nella motivazione dello stesso rimane sottotraccia che esso possa consistere nella più sollecita installazione dei “filtri a manica”. In definitiva, l’istruttoria procedimentale e processuale non hanno evidenziato un pericolo ulteriore rispetto a quello ordinariamente collegato allo svolgimento dell’attività produttiva dello stabilimento industriale e gestito attraverso la disciplina dell’A.I.A.