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Con la sentenza 18 giugno 2021, n. 7333, il TAR Lazio si è pronunciato sulla legittimità del diniego, opposto dalla Rai, all’istanza di accesso promossa da un professionista in ragione dell’esigenza di tutelare la propria reputazione nonché quella del suo studio legale atteso che, durante la narrazione editoriale resa nel contesto di un servizio di inchiesta giornalistica mandato in onda nel corso della trasmissione “Report”, sarebbero state riportate notizie false e fuorvianti riguardanti la propria persona nonché l’attività professionale esercitata in favore di soggetti pubblici. Quanto alla richiesta di accesso civico generalizzato, la Sezione Terza conferma il principio, dalla medesima statuito con sentenza 3 marzo 2021, n. 2607, dell’integrazione nei confronti della RAI di una delle fattispecie, contemplate in via normativa, di esclusione sul piano soggettivo dal regime dell’accesso civico ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 bis, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 2, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 175/2016, siccome società quotata. Di tal che dichiara l’inammissibilità del ricorso limitatamente alla pretesa ostensiva rivolta a “dati” e “informazioni” detenuti dalla RAI, puntualmente individuati nell’istanza avanzata, ferma in ogni caso la libera accessibilità on line dei dati integrali degli ascolti della trasmissione su base nazionale e quelli relativi alla pubblicizzazione del servizio trasmesso richiesti dal ricorrente. Quanto alla richiesta di accesso documentale, invece, la Sezione ravvisa nella fattispecie la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità dello stesso, con la conseguenza che accoglie parzialmente il ricorso, ritenendo suscettibile di ostensione la documentazione connessa all’attività preparatoria di acquisizione e di raccolta di informazioni riguardanti le prestazioni di carattere professionale eseguite dal ricorrente in favore di soggetti pubblici, confluite nell’elaborazione del contenuto del servizio di inchiesta giornalistica mandato in onda. Invero, secondo la Sezione, sul piano della legittimazione passiva della RAI, da un lato, la rappresentazione di notizie effettuata nell’ambito di un servizio trasmesso nel corso di un programma di inchiesta giornalistica in onda su una rete RAI non può configurarsi quale attività distinta da quella di “informazione pubblica” riconducibile alla nozione di servizio pubblico radiotelevisivo affidato in gestione alla medesima Società, del quale sono ritenuti connotati essenziali il pluralismo, la democraticità e l’imparzialità dell’informazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 112/1993; in senso analogo, v. TAR Lazio, Roma, sez. I, 14 giugno 2019, n. 7761); dall’altro, l’attività consistente nella rappresentazione di notizie non può ritenersi disgiunta da quella preparatoria, diretta all’acquisizione, alla raccolta e all’elaborazione delle notizie poi oggetto di rappresentazione.