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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14736 del 27 maggio 2021, ha stabilito che è da escludersi la nullità di una cartella di pagamento notificata direttamente al cessionario del ramo d’azienda, senza che essa sia stata preceduta dalla preventiva escussione del soggetto cedente il ramo di azienda. Tuttavia, a tal fine, l’Amministrazione finanziaria deve necessariamente fornire prova dell’incapienza del cedente, e il giudice tributario deve valutare al riguardo che non sia stato violato il beneficio di preventiva escussione dell’obbligato principale. Ciò anche in ragione del principio, statuito dalla recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 28709 del 16 dicembre 2020, secondo cui, in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società, e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo inter alia la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, ma (salvo che in caso di società semplice o irregolare) è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale.