argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15888 dell’8 giugno 2021, stabilisce che nell’ambito della cessione d’azienda, ai fini dell’imposta di registro, occorre considerare l’avviamento nella valutazione di una azienda al momento della sua cessione, non potendosi escludere l’esistenza dello stesso in ragione della sola circostanza della crisi del settore termale. Ciò in quanto, nel calcolo dell’avviamento, l’Amministrazione finanziaria può anche discostarsi dai criteri di cui al D.P.R. n. 460 del 1996 (i quali possono essere utilizzati nonostante l’abrogazione di tale decreto da parte del D. Lgs. n. 218 del 1997) e procedere ad una valorizzazione della capacità di profitto dell’azienda trasferita per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro secondo i parametri dell’art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986, non essendo sufficiente per il contribuente addurre quale unica esimente la crisi del settore in cui opera l’azienda.