argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17904 del 23 giugno 2021, ha chiarito che gli acconti corrisposti in sede di stipula di un contratto preliminare di cessione di quote non sono assoggettabili ad imposta di registro proporzionale (nel caso di specie, pari al 3%) in quanto il contratto definitivo di cessione quote sconta l’imposta di registro in misura fissa, e non è pertanto ipotizzabile che il contratto preliminare sconti una imposizione differente (e superiore) rispetto al contratto definitivo; dato dal punto di vista fiscale “la vicenda preliminare-definitivo è unitaria sicché non si comprenderebbe come la tassazione del contratto preliminare per il quale sono previsti acconti possa eccedere quella (prevista con l’applicazione dell’imposta in misura fissa) del contratto definitivo”, anche in ragione del fatto che, in termini di capacità contributiva, “il contratto preliminare è tassato in quanto considerato ‘un tutt’uno’ con il contratto definitivo, essendo unica la manifestazione di capacità contributiva”.