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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18117 del 24 giugno 2021, ha chiarito che, laddove il cessionario d’azienda non richieda (al cedente o all’Amministrazione finanziaria) il c.d. certificato dei carichi fiscali pendenti, che consente di conoscere l’ammontare dei debiti tributari al momento del trasferimento dell’azienda, trova applicazione il primo comma dell’articolo 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 secondo cui “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”. In mancanza del predetto certificato, pertanto, il cessionario potrà solo dimostrare l’eventuale non inerenza del debito al compendio acquistato, dato che la responsabilità solidale non opera per quelle obbligazioni pecuniarie che siano riconducibili ad altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente.