argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con la Risposta ad interpello n. 449/2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato inter alia che tra i soggetti obbligati ad operare, quali sostituti di imposta, le ritenute alla fonte sui redditi per i quali ne è prevista l’applicazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono ricompresi anche quelli non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente, tuttavia, ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. Di conseguenza, solo laddove il soggetto non residente abbia istituito in Italia una stabile organizzazione o una base fissa, tale soggetto sarà tenuto a richiedere il codice fiscale e ad adempiere ai conseguenti obblighi in qualità di sostituto d’imposta (ovverosia, effettuazione e versamento delle ritenute, certificazione degli emolumenti e di presentazione del modello 770 dei sostituti d’imposta).