<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - Ai fini transfer price spetta al contribuente dimostrare le “ragioni commerciali” connesse all’erogazione di finanziamenti infruttiferi infragruppo.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13850 del 20 maggio 2021, ha stabilito che il criterio di riparto dell’onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente implica che, in caso di finanziamento infragruppo, erogato dalla controllante italiana a una società “veicolo” estera, l’Amministrazione finanziaria deve fornire la prova della transazione ad un tasso d’interesse apparentemente inferiore a quello “normale”, come presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso d’interesse di mercato, mentre spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l’aderenza del tasso d’interesse applicato ai tassi di mercato, oppure che il finanziamento gratuito è dipeso da “ragioni commerciali” interne al gruppo, collegate al ruolo assunto dalla controllante a sostegno