<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - La Corte Costituzionale si esprime sulla legittimità dell’aggio di riscossione (e sollecita il legislatore).

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 del 10 giugno 2021, ha esaminato la legittimità costituzionale dell’aggio di riscossione come disciplinato dalle relative norme (art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, nonché l’art. 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95) secondo cui «[l’]attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove [otto] per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore: a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore; b) integralmente, in caso contrario». Il giudice rimettente ha infatti sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost., in quanto tale sistema, in estrema sintesi, “irragionevolmente non avrebbe consentito di commisurare la remunerazione dell’agente di riscossione al costo effettivo del servizio, tanto che l’aggio sarebbe stato dovuto anche in assenza di costi. Ed ancora, nel caso di tributi di importo esiguo o di ammontare elevato, avrebbe determinato una remunerazione, rispettivamente, largamente inferiore o superiore ai costi, senza neppure il ragionevole correttivo costituito da un tetto massimo e minimo, idoneo a determinarne un ancoraggio ai costi del servizio, nonché da un rapporto inversamente proporzionale all’ammontare della somma da riscuotere. La mancanza di tale ancoraggio avrebbe provocato il venir meno nel compenso per la riscossione del suo carattere di controprestazione economica, creando un’ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti che, a parità di servizio reso, sarebbero stati tenuti al pagamento di un aggio diverso in relazione agli importi dovuti”. Al riguardo, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni poste dal rimettente, perché le esigenze da questi prospettate, “pur meritevoli di considerazione […] implicano una modifica rientrante nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore”, ma ha al contempo evidenziato in maniera esplicita le criticità del sistema attuale e “l’indifferibilità della riforma, al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell’aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione”.