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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24142 del 18 gennaio 2021, ha chiarito che, ai fini del calcolo dell’imposta evasa nel reato di dichiarazione infedele, non si considerano i costi non inerenti o non di competenza, se realmente esistenti; al riguardo è necessario effettuare una verifica che prescinda dalle disposizioni fiscali in tema di deducibilità, dovendosi accertare l’esistenza effettiva dei costi. Infatti, laddove tali costi sono effettivamente esistenti, anche se indeducibili per la normativa fiscale, e realmente sostenuti, trova applicazione l’art. 4, comma 1-bis, del d. Lgs. N. 74 del 2000, secondo il quale “non si tiene conto della non corretta classificazione della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio, ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali”. In tema di reati tributari, pertanto, “il giudice, per determinare l’ammontare dell’imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l’imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell’accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza, non assumendo rilievo, nella valutazione sulla divergenza dei valori indicati in contabilità, la mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza di ricavi e di costi oggettivamente esistenti”.