argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 15888/2021 dell’8 giugno 2021, accogliendo il ricorso del fisco, ha statuito che, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, nella valutazione dell’azienda al momento della sua cessione, deve considerarsi, comunque, l’avviamento anche se il settore in cui opera l’impresa è in crisi. Nell’accogliere il ricorso gli Ermellini hanno sottolineato che la Commissione regionale non si è attenuta alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità «nonché al disposto dell’articolo 51, comma 4, del Dpr. n. 131/86 che impongono, nel calcolare l’imposta di registro, di considerare l’avviamento nella valutazione di una azienda al momento della sua cessione, non potendosi escludere l’esistenza dello stesso in ragione della sola circostanza della crisi del settore termale».