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La Cassazione, con la sentenza n. 15415/2,1 ha esteso il principio di esenzione, già ribadito in sede penale, anche alle sanzioni tributarie. In presenza di omessi versamenti va dimostrata la causa di forza maggiore e l’impegno da parte del contribuente a mettere in atto una serie di comportamenti atti a dimostrare la volontà di voler adempiere all’obbligazione. Nel caso di specie, una società operante principalmente con il settore pubblico, a causa del mancato pagamento delle commesse da parte dell’ente, non adempie all’obbligazione tributaria adducendo causa di forza maggiore (mancato pagamento) che non dipende dalla volontà dell’imprenditore. I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che l’articolo 5 del Dlgs 472/97 ha esteso alle sanzioni tributarie il principio previsto dall’articolo 3 della legge 689/1981per le sanzioni amministrative; hanno ribadito inoltre quanto espresso delle Sezioni Unite penali (sentenza n. 37424/2013), per il reato di omesso versamento Iva e, segnatamente che non può essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte a tale esigenza.