<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - Cessione d’azienda: l’avviamento non è più deducibile “per diciottesimi”.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con la risposta a interpello n. 429 del 23 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema della deducibilità dell’avviamento in caso di cessazione del ramo d’azienda. Nel caso di specie, la società istante aveva acquistato, nel 2015, un ramo di un’azienda avente ad oggetto l’attività di prenotazioni alberghiere on-line, che avveniva mediante l’utilizzo di una piattaforma informatica. L’avviamento pagato nel 2015 era stato ammortizzato civilisticamente e dedotto fiscalmente in base alle disposizioni di cui all’art. 103, comma 3, del TUIR, il quale prevede che “le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso”. Successivamente, a causa della forte concorrenza e della crisi che ha investito il settore turistico nel 2020, il valore di quell’asset è stato azzerato. La società, con l’interpello in oggetto, ha chiesto all’
Agenzia delle Entrate come gestire il valore dell’avviamento non ancora ammortizzato. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello in oggetto, ha innanzitutto chiarito che il paragrafo 10 dell’OIC 24 definisce l’avviamento come l’attitudine di un’azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione delle risorse in un sistema efficiente e che l’art. 2424 cod. civ. prevede che il predetto avviamento deve essere iscritto tra immobilizzazioni immateriali, nell’attivo dello stato patrimoniale, alla voce BI 5). Il paragrafo 55 dello stesso evidenzia che l’avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte le seguenti condizioni: è acquisito a titolo oneroso; ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato; è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono benefici economici futuri; è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo. Per il Fisco, in caso di cessazione del ramo d’azienda, l’avviamento residuo è deducibile come sopravvenienza passiva e non è possibile dedurne ‘per diciottesimi’ il valore fiscale.