argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’8 aprile 2021 n. 16539, depositata l’11 giugno 2021, ha stabilito – in tema di imposta di registro – che la disciplina del D.P.R. n. 131/1986, la quale prevede che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti (intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione), l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, allora dovrà essere assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale, tramite rinuncia dei soci al predetto finanziamento.