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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 6 maggio 2021 (ud. 3 febbraio 2021) n. 17387, ha ribadito come ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di cui all’art. 256 co. 3 D.Lgs. 152/06, sia necessario l’accumulo di rifiuti - per effetto di una condotta ripetuta (anche se non abituale) - in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata. La Corte, nel ricordare che con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere disposta obbligatoriamente dal giudice la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi, ha in conclusione specificato che la confisca deve essere disposta anche qualora l’area sia stata sottoposta a bonifica. [Cfr. Cass. Pen. 847/2020].