argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
Articoli Correlati: assegno bancario - garanzia - promessa di pagamento
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 luglio 2021, n. 19051, ha affermato che l’assegno mancante della data e del luogo, consegnato quale garanzia, costituisce una promessa di pagamento. In tal caso, viene configurato un rapporto diretto tra il traente e il prenditore che dura fino al momento in cui non ne viene dimostrata l’invalidità o l’estinzione da parte dell’emittente. La Suprema Corte ha sottolineato come sia indubbia la contrarietà di un assegno bancario in bianco o postdatato alle norme imperative – comportando un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti –, ma altrettanto vero è che il rilievo della nullità del patto di garanzia tra le parti dirette dell’assegno dà luogo ad una qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento. Per tale motivo, la Corte di Cassazione ha evidenziato come «l’assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 Cc, implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, a meno che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione di tale rapporto».