<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - Reato di frode in commercio in caso di marchio CE contraffatto.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 25 maggio 2021, n. 30026, ha affermato che integra il reato di tentata frode commerciale, e non quello di vendita di beni con marchio contraffatto, la proposizione da parte del venditore di prodotti aventi marchio CE falso. Nel caso de quo, un soggetto veniva accusato e condannato sia in primo che in secondo grado per «commercio di prodotti con segni contraffatti, ricettazione e immissione sul mercato di prodotti pericolosi in quanto privi del marchio CE». Il convenuto proponeva ricorso per Cassazione sottolineando l’illogicità della definizione di marchio per la conformità europea (CE) e di conseguenza dell’accusa per la vendita di prodotti contraffatti. La Suprema Corte, considerando corretto quanto contestato, ha evidenziato in primo luogo come «il cosiddetto marchio CE è un’attestazione che garantisce al consumatore la conformità di alcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza europei, cioè a tutte le disposizioni dell’Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio e allo smaltimento», e per tale ragione «l’uso indebito del marchio CE non integra l’ipotesi criminosa di commercio di prodotti contraffatti» poiché la medesima si riferisce a tutte quelle fattispecie che intendono il marchio quale elemento propedeutico a differenziare il prodotto dagli altri, e non – come nel caso in esame – al marchio inteso quale attestazione o marcatura. La Corte di Cassazione ha sottolineato, inoltre, come «la ragione di tutela del marchio consiste nella capacità di questo di distinguere un prodotto dall’altro […] mentre la funzione del marchio CE è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge da marchio di qualità o d’origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell’Unione Europea». Per tale motivo, la contraffazione del marchio CE, assicurando la presenza di requisiti standardizzati, configura il reato di frode in commercio, ovvero tentativo di frode in commercio se non è ancora consegnato il bene al consumatore.