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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota del 3 agosto 2021, n. 11029, ha affermato che tutte le onlus che oltrepassano i requisiti dimensionali prescritti dall’art. 14 D.lgs. 117/2017 sono tenute alla redazione del bilancio sociale per l’esercizio 2020. La Nota ricorda, in primo luogo, come l’articolo citato preveda che «Gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro devono depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale […]»; per tale ragione, indipendentemente dalle caratteristiche dell’ente, se il medesimo rientra nel Terzo Settore e da ciò gli derivino i benefici di tale status deve adempiere ai propri doveri di conoscibilità, rendicontazione sociale e trasparenza al superamento dei requisiti dimensionali. Tale discorso esclude soltanto le imprese sociali, le cooperative sociali e i loro consorzi che devono redigere il bilancio sociale a prescindere dai limiti dimensionali. Le onlus, stante il contenuto dell’art. 101, comma 3 CTS e dell’art. 14 D.lgs. 117/2017, rientrano tra i soggetti che possiedono l’obbligo del bilancio sociale al ricorrere delle condizioni descritte, non essendo rilevante la differente disciplina di trasmigrazione dei dati prevista dall’art. 54 CTS. In ultimo, il Ministero, richiamando la propria Nota n. 7073 del 26 maggio 2021, ha sottolineato come sia il bilancio sia il bilancio sociale possano essere approvati in via straordinaria entro il 31 luglio, anche se non sono previste specifiche sanzioni per coloro che eccedano il termine citato.