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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 23 luglio 2021, n. 21172, ha affermato che l’inerzia o il silenzio non sono sufficienti ad integrare un’effettiva rinuncia al compenso spettante all’amministratore e non possono mai essere oggetto di presunzioni. La rinuncia all’emolumento dell’amministratore può, infatti, desumersi solo “da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio”.