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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 23 luglio 2021, n. 21241, si è espressa in tema di azione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2476 c.c., esperita in seno ad una società a responsabilità limitata, evidenziando che – accanto alla legittimazione del socio – sussiste anche la legittimazione diretta della società che, seppur non menzionata nella disposizione, è desumibile dai principi generali, nonché dalla sussistenza di obblighi in capo all’amministratore posti, anzitutto, in favore della società dall’art. 2476, comma 1, c.c. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che, se in pendenza di giudizio inerente all’azione di responsabilità, la s.r.l. viene cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese per mancato deposito dei bilanci, ai sensi dell’art. 2490, comma 6 c.c., i soci restano le uniche parti in giudizio, in proprio e quali successori della società “verificandosi la successione dei soci nei crediti sociali, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno ex art. 2476 c.c., azionato [...] giudizio”.