Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - Notifica del ricorso di fallimento con ufficiale giudiziario “di persona”.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 10 febbraio 2021, n. 13507, depositata in data 18 maggio 2021, ha affermato che, se non è possibile procedere con la notifica del ricorso di fallimento all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, la notifica deve essere effettuata “di persona” ai sensi dell’art. 107, comma 1, d.p.r. n. 1229/1959, intendendo tale locuzione riferita sia all’ufficiale giudiziario, che deve fare la notifica personalmente e non a mezzo servizio postale, sia al debitore che deve ricevere l’atto nelle proprie mani o nelle mani di altro soggetto idoneo a riceverlo, nelle forme del codice di rito.