argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 febbraio 2021, n. 13516, depositata in data 18 maggio 2021, ha chiarito che l’amministratore revocato conserva il potere di amministrare per gli affari urgenti fino alla sua sostituzione e può, pertanto, presentare istanza di fallimento della società. Nel caso in esame, in particolare, l’amministratore era stato revocato con lodo arbitrale per atti di mala gestio e il lodo aveva demandato ai soci la sostituzione dell’amministratore e l’adozione delle decisioni per la liquidazione della società, ma i soci non avevano deliberato in merito.