<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - Non ricorribili per cassazione i provvedimenti di cui all’art. 169 l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 febbraio 2021, n. 14361, depositata in data 25 maggio 2021, ha chiarito la natura dei provvedimenti del giudice delegato e del tribunale in pendenza di concordato, rammentando che trattasi di decisioni strumentali alla funzione di controllo e direzione della procedura e che non incidono su diritti soggettivi. La Suprema Corte chiarisce in particolare che non sono ricorribili per cassazione i provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 169 l.f., di sospensione o scioglimento dei contratti in corso su richiesta del debitore, poiché privi di effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato.