<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - Non spetta la soddisfazione prioritaria dell’art. 258 d.lgs. n. 209/2005 al legale fiduciario della compagnia di assicurazioni.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 giugno 2021, n. 22836, depositata in data 12 agosto 2021, ha chiarito che il credito dell’avvocato fiduciario della compagnia di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa non gode della soddisfazione prioritaria dell’art. 258 d.lgs. n. 209/2005. Le prestazioni rese sono un elemento del costo complessivo dei sinistri che deve rientrare negli accantonamenti previsti dall’art. 37 d.lgs. n. 209/2005.