argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 marzo 2021, n. 16306, depositata il 10 giugno 2021, ha stabilito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, deve ritenersi applicabile il principio di diritto di cui all’art. 115 c.p.c., che prevede che il giudice deve porre a fondamento della propria decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Pertanto, deve essere accolta l’impugnazione, proposta dal creditore, avverso lo stato passivo, sebbene questi non abbia dato prova della tempestività della propria azione giudiziaria (essendosi limitato ad indicare la data di ricezione dello stato passivo esecutivo), in quanto il curatore – costituito in giudizio – non ha svolto alcuna contestazione al riguardo.