argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 aprile 2021, n. 21828, depositata il 29 luglio 2021, ha chiarito che l’Organismo di Composizione della Crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non essendo normativamente previsto – al contrario della procedura di concordato preventivo, nella quale il commissario giudiziale è contradditore necessario – un suo coinvolgimento in tale fase. L’O.C.C. non assume altresì veste di parte necessaria nel procedimento di reclamo avverso il decreto di omologazione o negli eventuali ulteriori giudizi inerenti all’annullamento o alla risoluzione dell’accordo. In conclusione, l’Organismo di Composizione della Crisi è sprovvisto di funzioni di rappresentanza della procedura o del debitore e quest’ultimo resta l’unico soggetto processualmente legittimato.