argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 aprile 2021, n. 25350, depositata il 2 luglio 2021, ha chiarito il rapporto tra il reato di bancarotta per distrazione e il reato di appropriazione indebita. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, intervenuto il fallimento, non è possibile l’imputazione per il reato fallimentare qualora vi sia già stato un giudizio per appropriazione indebita avente ad oggetto il medesimo evento, per condotta, nesso causale e conseguenza, ancorché conclusosi con l’assoluzione dell’imputato. L’instaurazione del giudizio per la fattispecie di bancarotta per distrazione è possibile solo se fondato su un evento nuovo e diverso e la dichiarazione di fallimento, presupposto del reato in parola, non costituisce di per sé un fatto nuovo. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittima e non abnorme la sospensione disposta ex art. 479 c.p.p. del processo appena iniziato di appropriazione indebita al fine di attendere l’esito del procedimento per la dichiarazione di fallimento.