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Il Tribunale di Udine, con Ordinanza del 16 marzo 2021, n. 94, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30 giugno 2021, ha rimesso alla Consulta la questione pregiudiziale di possibile illegittimità costituzionale dell’art.14, comma 5-nonies, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3, nella parte in cui prevede, per la liquidazione dei consorzi industriali vigilati dalla Regione, l’applicazione della disciplina e degli effetti della liquidazione coatta amministrativa. La violazione dedotta sarebbe all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., che prevede, solo in capo allo Stato, la “legislazione esclusiva” in materia di “giurisdizione e norme processuali” e di “ordinamento civile”. L’assoggettamento dell’ente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa – espone il Tribunale – comporterebbe notevoli mutamenti e limitazioni alla tutela giurisdizionale dei creditori, tra cui il divieto di azioni esecutive individuali e la necessità di sottostare alle speciali forme dell’accertamento del passivo.