argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Venezia, con Sentenza dell’8 giugno 2021, ha stabilito che i vizi del procedimento per la sospensione e lo scioglimento dei contratti ex art. 169-bis l.f. – nel caso di specie, il mancato contraddittorio con il contraente in bonis – non possono essere oggetto di specifico giudizio di cognizione, ma devono essere rilevati con reclamo endofallimentare ex art. 26 l.f. Ciò in quanto i vizi lamentati non investono l’esistenza o l’ammontare del credito o l’esistenza e validità del titolo da cui detto credito deriva.