argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La legge di conversione del Decreto “Sostegni-bis” (l. n. 106/2021) ha confermato le modifiche apportate all’art. 26 del D.P.R. 633/72 in tema di emissione delle note di variazione IVA per effetto dell’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale. In particolare, l’emissione delle note di variazione IVA in diminuzione è ora consentita già a partire della data di apertura della procedura concorsuale, dalla data del decreto che omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), l.f. A norma del comma 10-bis dell’art. 26, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In capo al cessionario assoggettato a procedura concorsuale non vi è, inoltre, l’obbligo di registrare la variazione; qualora il cessionario abbia assolto tale obbligo, egli avrà diritto, in caso di successivo – integrale o parziale – pagamento, di portare in detrazione l’imposta corrispondente.