argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Milano, con Sentenza del 14 gennaio 2021 ha precisato come l’utile (surplus concordatario) ricavabile dalla continuità aziendale, diretta o indiretta, non può essere equiparato alla finanza estranea al patrimonio del debitore, non essendo caratterizzata da quel carattere di “neutralità” tipico della finanza esterna; il surplus concordatario, pertanto, non è liberamente utilizzabile anche in alterazione della graduazione dei crediti privilegiati.