argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 19 gennaio 2021, n. 19264, depositata il 7 luglio 2021, ha stabilito che, qualora sia pendente un contratto di locazione al momento della dichiarazione di fallimento del locatore, al conduttore spetta – in caso di scioglimento – un equo indennizzo per l’occupazione del bene immobile. La determinazione di tale indennizzo è rimessa all’accordo delle parti; nel caso non vi fosse accordo, è liquidato dal giudice delegato.