argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: termini d’uso - riferibilità ai pagamenti - art. 67, terzo comma, lett. a), l.f.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 aprile 2021, n. 19373, depositata il 7 luglio 2021, in tema di revocatoria fallimentare e, in particolare, ai fini dell’operatività dell’esenzione prevista dall’art. 67, terzo comma, lett. a), l.f., ha fornito chiarimenti sull’espressione “termini d’uso”. Tale espressione, utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all’azione revocatoria, si riferisce ai pagamenti e non alle forniture; sono, pertanto, opponibili alla massa dei creditori e non revocabili quei pagamenti che, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento.