<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Il documento “Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

argomento: News del mese - Economia Aziendale

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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il documento dal titolo “Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19” del 19 dicembre 2018, pubblicato in data 15 gennaio 2019, ha fornito una lettura applicativa del nuovo OIC 19 (rubricato “Debiti”), con riferimento alla rappresentazione contabile e di bilancio delle operazioni di ristrutturazione del debito. L’OIC ha completato, nel dicembre 2016, la revisione – resasi necessaria a seguito del d.lgs. n. 139/2015 – dei principi contabili nazionali, introducendo, tra l’altro, il paragrafo 73 dell’OIC 19, teso a disciplinare il trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione del debito per le sole società che adottano il criterio del costo ammortizzato. Con gli emendamenti del dicembre 2017, l’OIC 6, rubricato “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”, è stato abrogato, mentre, nell’OIC 19, sono stati inseriti i paragrafi 73A - 73C, 81A, nonché l’Appendice A, “Operazioni di ristrutturazione del debito”, che contengono la disciplina contabile delle operazioni di ristrutturazione delle società che non adottano il costo ammortizzato. Preliminarmente, il CNDCEC osserva come il riformato principio contabile debba trovare applicazione, oltre che per le operazioni di ristrutturazione espressamente previste dalla legge (piani di risanamento attestati, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti), anche per gli accordi individuali tra il debitore e i singoli creditori. Con riferimento agli oneri strettamente legati alle operazioni di ristrutturazione (quali, ad esempio, le spese legali e notarili, i compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione e dell’attestazione del piano e i compensi per l’attività di due diligence), il CNDCEC evidenzia come essi, ai fini del trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione, debbano essere considerati “costi di transazione”, in quanto “direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria”. Gli ulteriori aspetti trattati nel Documento riguardano, tra l’altro, l’individuazione del momento da cui decorrono gli effetti dell’accordo di ristrutturazione e la data dalla quale essi si rilevano contabilmente, il trattamento contabile del debito e dei costi di ristrutturazione nel caso in cui si verifichi una modifica sostanziale dei termini contrattuali e nel caso in cui tale modifica sostanziale non si verifichi, nonché il trattamento dei costi di ristrutturazione nel caso in cui non vi sia coincidenza tra l’esercizio nel quale gli stessi sono stati sostenuti e la data della ristrutturazione.