argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 17 giugno 2021, n. 20973, depositata il 22 luglio 2021, ha stabilito che sul decreto di omologa del concordato preventivo, con il quale si prevede la cessione di beni, deve essere pagata l’imposta di registro fissa e non proporzionale. Viene infatti chiarito dalla Suprema Corte che i decreti di omologazione del concordato preventivo con garanzia, così come quello con cessione di beni, devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 8, lettera g), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86, che disciplina la tassazione degli atti di omologazione, mentre l’imposta trova applicazione in misura proporzionale nelle differenti ipotesi di concordato con trasferimento dei beni al terzo assuntore.