argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 15 luglio 2021, n. 21249, depositata il 23 luglio 2021, ha stabilito che il reclamo avverso la sentenza di fallimento deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. La Suprema Corte chiarisce che non assume rilievo che l’atto sia stato inizialmente rifiutato all’esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica, poiché inviato ad un ufficio di cancelleria diverso da quello competente; rileva, invece, che la procedura sia stata ripresa con invio all’ufficio competente e sia quindi andata a buon fine, con accettazione della busta.