argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 aprile 2021, n. 21557, depositata il 27 luglio 2021, ha precisato che la transazione c.d. “generale” riguarda una pluralità di controversie globalmente considerate, senza individuazione delle medesime, con conseguenti reciproche concessioni delle parti relative non a singole liti, ma a tutte le potenziali liti considerate nel loro insieme; la transazione c.d. “speciale”, invece, attiene ad un determinato affare necessariamente individuato e le reciproche concessioni delle parti lo riguardano in modo specifico. L’indagine del giudice di merito sulla comune intenzione dei contraenti deve tener conto del criterio generale per cui, la dichiarazione di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto effettuata nella transazione non implica necessariamente che la medesima investa tutte le controversie potenziali o attuali; l’art. 1364 c.c. stabilisce infatti che le espressioni usate nel contratto, ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire. Di conseguenza la transazione non si estende alle controversie estranee all’accordo, nonostante l’eventuale ampiezza dell’espressione adoperata dalle parti, e solo una valutazione di tutti gli elementi di fatto consente di determinarne l’oggetto.