argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 febbraio 2021, n. 22343, depositata il 5 agosto 2021, ha precisato che, qualora l’aggiudicatario si renda inadempiente non versando il prezzo alla procedura fallimentare, egli è tenuto al pagamento del differenziale tra prezzo di aggiudicazione offerto e quello (minore) ottenuto dalla successiva vendita. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto all’ottenimento del suddetto differenziale nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente e decaduto decorre dalla data in cui il cespite trova positiva assegnazione.