Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - Prededucibilità del compenso del professionista che ha svolto attività nei confronti del debitore.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: prededucibilità del compenso - concordato - art. 111, comma 2, l.f.

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 aprile 2021, n. 22604, depositata il 10 agosto 2021, è intervenuta in tema di prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.f., che individua come prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, secondo il doppio criterio cronologico e teleologico. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, affinché possa essere riconosciuta natura prededucibile, il credito (nel caso di specie, del professionista che aveva assistito la società fallita nella precedente procedura concordataria), oltre ad essere sorto in pendenza della procedura concorsuale, deve originare da una prestazione dotata di «adeguatezza finalistica rispetto ai compiti della procedura». La prova dell’adeguatezza della prestazione rispetto alle finalità della procedura concorsuale è, conclude la Suprema Corte, a carico del professionista.