<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - In caso di amministrazione straordinaria, i commissari subentrano nei contratti pendenti esclusivamente a seguito di una formale dichiarazione

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 dicembre 2018, n. 5249, depositata in data 21 febbraio 2019, ha confermato il proprio orientamento relativamente al subentro nei contratti di locazione in corso al momento dell’ammissione di un’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. Tale posizione si incentra sull’applicazione degli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 (di cui l’art. 1-bis della l. n. 166 del 2008 fornisce un’interpretazione), e dell’art. 74 l.f., secondo cui i contratti – compresi quelli ad esecuzione continuata o periodica – in essere ante procedura rimangono sospesi finché il commissario straordinario non esercita la propria facoltà di scioglimento o di subentro. In caso di un mancato formale ed inequivocabile subentro, il rapporto non viene trasferito in capo alla procedura e non possono essere ammessi in prededuzione i crediti relativi alle prestazioni pregresse.