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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 7 giugno 2021, n. 27065, ha affermato che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale dissipativa l’effettuazione di operazioni di borsa non riconducibili all’oggetto sociale con l’utilizzo di fondi della società. L’elemento oggettivo dell’inconciliabilità con l’oggetto sociale delle operazioni aleatorie e imprudenti, unitamente all’elemento soggettivo della consapevolezza dell’attore al potenziale depauperamento del patrimonio sociale, caratterizzano la bancarotta fraudolenta dissipativa. Inoltre, la Suprema Corte rammenta che se il compenso percepito dall’amministratore nel periodo di dissesto non è congruo e adeguato si configura il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.