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Con la circolare 28 luglio 2021 n. 113, l’INPS ha fornito nuove indicazioni amministrative riguardo alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione sancito con la sentenza n. 14257/2019 e consolidatosi, da ultimo, con la sentenza n. 5541/2021, in applicazione del disposto di cui al comma 8 dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995. In particolare, la retroattività degli effetti della variazione si determina ogni volta che vi sia stato, nel momento iniziale dell’attività, un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l’inoltro di dichiarazioni inesatte; la condotta omissiva intervenuta nel corso dell’attività del datore di lavoro trova una specifica sanzione nell’articolo 2, primo comma, del D.L. 6 luglio 1978 n. 352, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1978 n. 467.