argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, con sentenza 5 luglio 2021, n. 1613, ha affermato che non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dal ritardo con il quale un Comune ha rilasciato un permesso di costruire, ove il ricorso tendente ad ottenere detto risarcimento sia stato proposto innanzi al G.A. dopo la scadenza del termine di sei mesi ex art. 50 cod. proc. civ., dal passaggio in giudicato della sentenza del G.O. che ha declinato la giurisdizione in ordine all’istanza di ristoro; in tal caso, infatti, il diritto al risarcimento del danno deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, ex artt. 2934 e 2948 cod. civ.; e ciò sul rilievo che: a) la parte istante non ha tempestivamente riassunto il giudizio innanzi al G.A. (c.d. translatio iudicii); b) il termine entro cui la parte istante avrebbe dovuto esercitare il suo diritto, pena la relativa estinzione, ha iniziato a decorrere, ex art. 2935 cod. civ., da quando lo stesso avrebbe potuto essere fatto valere, ossia dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, ovvero dal momento in cui l’Amministrazione, emanando il provvedimento richiesto, ha posto fine all’illegittimo comportamento omissivo.