argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
Articoli Correlati: Revoca di una convenzione - Lesione dell’affidamento - Interesse legittimo oppositivo - Risarcimento del danno
Con sentenza del 30 agosto 2021, n. 6111, il Consiglio di Stato, Sez. VI, nel riformare la sentenza di primo grado, ha riconosciuto in capo ad un docente il risarcimento del danno determinato dall’impossibilità di proseguire nell’insegnamento presso altro Ateneo per effetto dell’illegittima revoca di una convenzione stipulata tra l’Ateneo di appartenenza ed un altro Ateneo, convenzione che aveva previsto uno scambio tra docenti. Nella vicenda oggetto della pronuncia due Università avevano concluso convenzioni quinquennali prevedendo uno scambio fra docenti al fine di ovviare alla scarsità di docenti in uno specifico settore scientifico. A seguito della revoca unilaterale e anticipata della Convenzione da parte di uno dei due Atenei, revoca ritenuta illegittima in un giudizio presupposto, un docente aveva agito in giudizio per la condanna dell’Ateneo al risarcimento dei danni derivanti dalla impossibilità di proseguire nell’insegnamento nell’Università di destinazione per la durata residua della convenzione; tali danni venivano commisurati, in particolare, ma non solo, agli esborsi settimanalmente sostenuti dal ricorrente per recarsi all’Università e ai mancati introiti per fondi di ricerca. Il Consiglio di Stato, si legge nella pronuncia, ha riconosciuto in capo al docente la titolarità “di una situazione giuridica soggettiva qualificabile in termini di interesse legittimo oppositivo, essendo interessato […] alla conservazione dell’utilità riconosciuta dall’atto convenzionale, tale da legittimare la sua opposizione ad eventuali provvedimenti di autotutela adottabili dalle parti pubbliche firmatarie”. Ad avviso del collegio una revoca della convenzione avrebbe imposto un anticipato rientro del docente presso l’Ateneo di appartenenza, con conseguente “lesione dell’affidamento individuale a proseguire l’attività didattica e di ricerca presso l’Università ricevente, fino al termine naturale della relativa convenzione”. In conclusione il Consiglio di Stato ha ritenuto che dinanzi ad un interesse legittimo oppositivo, l’invalidità dell’atto lesivo e la lesione dell’interesse privato alla conservazione dell’utilità, negata dall’organo che ha revocato la convenzione, avrebbero concorso a configurare sul piano oggettivo una responsabilità civile dell’Amministrazione (Ateneo) che ha revocato la convenzione.